Statuto Dell’Associazione
“Strada dell’olio e del vino del Montalbano - Le colline di Leonardo”
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ART. 4 – DOMANDA DI ADESIONE
La domanda di adesione all’Associazione deve essere redatta
per iscritto ed indirizzata al C.d.A., e deve contenere la dichiarazione
di piena conoscenza del presente statuto e del relativo regolamento
di applicazione, nonché la dichiarazione di possesso
dei requisiti prescritti per la partecipazione all’Associazione
stessa.
Alla domanda devono essere allegati:
- nel caso di richiesta di adesione di un’impresa individuale
o collettiva, il certificato di vigenza rilasciato dalla CCIAA;
- nel caso di enti amministrati collegialmente, la delibera
di adesione dell’organo di gestione con conferimento dei
relativi poteri al legale rappresentante dell’ente.
Qualora la domanda di adesione non venga accolta, l’interessato
può ricorrere una sola volta al Collegio dei Probiviri.
ART. 5 – AMBITO TERRITORIALE
L’ambito territoriale dell’Associazione é
costituito dal territorio ricompreso nei Comuni di Capraia e
Limite, Cerreto Guidi, Lamporecchio, Larciano, Monsummano Terme,
Quarrata, Serravalle Pistoiese, Vinci fatta eccezione per le
deroghe di cui al precedente ART. 3 ed al richiamato regolamento
di applicazione del presente statuto.
ART. 6 - MARCHIO DELLA STRADA “LE COLLINE DI LEONARDO
- STRADA DELL’OLIO E DEL VINO DEL MONTALBANO”
Il marchio della Strada é marchio collettivo ai sensi
dell’art. 2570 c.c., ed é costituito come da disegno
riportato in allegato A del presente statuto. Detto marchio
é di proprietà dell’Associazione, che lo
tutela in ogni opportuna sede, anche giudiziale, per evitarne
l’abuso da parte di associati o estranei.
L’uso del marchio da parte degli associati, come meglio
specificato nel regolamento di applicazione del presente statuto,
é soggetto ad autorizzazione e successivo controllo da
parte del C.d.A. in esplicazione dei poteri di vigilanza rientranti
nei compiti istituzionali dell’Associazione. In particolare,
il C.d.A. verificherà, sia in sede di autorizzazione
preventiva che durante il periodo di utilizzazione del marchio
da parte dell’associato, la rispondenza dell’uso
del marchio agli scopi dell’associazione, agli standards
qualitativi fissati dal regolamento di applicazione del presente
statuto, al decoro e al buon nome dell’Associazione stessa.
L’autorizzazione all’uso del marchio può
in ogni momento essere sospesa o revocata dal C.d.A. con provvedimento
motivato, contro il quale l’interessato potrà ricorrere
al Collegio dei Probiviri nei termini stabiliti dal regolamento
di applicazione del presente statuto.
ART. 7 – CONTRIBUTO DEGLI ASSOCIATI
Gli associati si impegnano a versare per contributo:
- una quota iniziale di ammissione all’Associazione, non
rivalutabile, destinata a costituire il fondo dell’Associazione
medesima. Tale quota é inizialmente stabilita nella somma
di €uro 100,00 per le Aziende e Ditte aderenti, di €uro
200,00 per le Associazioni di Categoria aderenti, di €uro
1.600,00 per gli Enti Pubblici e CCIA, e vengono annualmente
determinate dall’assemblea con le maggioranze previste
per l’assemblea ordinaria. In caso di mancata deliberazione
assembleare sul punto, si intende confermata la misura della
quota di ammissione stabilita per l’anno precedente;
- una quota annuale di partecipazione, nella misura determinata
dal C.d.A. sulla base dei criteri specificati nel regolamento
di applicazione del presente statuto, ed approvata dall’assemblea;
- un eventuale contributo straordinario, quando il C.d.A. ne
ravvisi l’opportunità per la realizzazione degli
scopi sociali, previo parere favorevole preventivo dell’Assemblea.
Gli associati si impegnano altresì a cedere gratuitamente
prodotti e/o servizi da utilizzare per azioni promozionali,
nell’ammontare minimo determinato dal C.d.A.
ART. 8 – OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI
Gli associati hanno l’obbligo:
- di osservare il presente statuto e di uniformarsi strettamente
alle direttive dell’Associazione, nonché di versare
i contributi di cui al precedente art.7;
- di segnalare all’Associazione, entro 30 gg. dal verificarsi
degli eventi, ogni e qualsiasi modifica intervenuta nella composizione
e nelle caratteristiche dell’attività aziendale;
- di consentire all’Associazione di compiere, per mezzo
dei suoi organi, verifiche di rispondenza circa l’utilizzazione
del marchio collettivo;
- di consentire all’Associazione di svolgere, per mezzo
dei suoi organi, l’azione di vigilanza di cui al precedente
art.2, autorizzando controlli, eventualmente anche a campione
con riferimento a uno o più associati determinati, sulla
qualità dei prodotti e dei servizi offerti.
L’impegno associativo dura un esercizio sociale, ed é
tacitamente rinnovato per un ulteriore periodo di un esercizio
sociale se l’associato non recede dall’Associazione.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Consiglio
di Amministrazione mediante lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, e ha effetto con lo scadere dell’esercizio
in corso, purché sia effettuata almeno tre mesi prima.