Disciplinare per la Partecipazione e gestione della “Strada dell’olio e del vino del Montalbano - Le colline di Leonardo”LEGENDA Art. 1 PRODOTTI VALORIZZATI DALLA STRADA Art. 2 NORME GENERALI Art. 3 STANDARDS DI QUALITA' E DI COMPORTAMENTO AZIENDE VITIVINICOLE E OLIVICOLE Art. 4 ORARIO DI APERTURA Art. 5 SERVIZI RACCOMANDATI Art. 6 STANDARDS DI QUALITA' DELLE AZIENDE AGRITURISTICHE Art. 7 STANDARDS DI QUALITA' DELLE AZIENDE AGRICOLE SPECIALIZZATE IN PRODUZIONI TIPICHE Art. 8 STANDARDS DI QUALITA' DELLE ENOTECHE ED ESERCIZI COMMERCIALI Art. 9 STANDARDS DI QUALITA' DEGLI ESERCIZI AUTORIZZATI ALLA RISTORAZIONE E LE IMPRESE TURISTICO RICETTIVE Art. 10 STANDARDS DI QUALITA' DI ALBERGHI, HOTEL, BED & BREAKFAST, AFFITTACAMERE E AZIENDE IN GENERE CON SOLO PERNOTTAMENTO Art. 11 STANDARDS DI QUALITA' DELLE IMPRESE ARTIGIANE Art. 12 STANDARDS DI QUALITA' DELLE ASSOCIAZIONI E CONSORZI DI TUTELA Art. 13 STANDARDS DI QUALITA' DEGLI ENTI LOCALI Art. 14 STANDARDS MINIMI DI QUALITA’ DEI CENTRI DI INFORMAZIONE Art. 15 STANDARDS MINIMI DI QUALITA` DEL CENTRO ESPOSITIVO E DI DOCUMENTAZIONE Art. 16 STANDARDS MINIMI DI QUALITA’ DEGLI SPAZI ESPOSITIVI E DI DEGUSTAZIONE Art. 17 CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLA SAGRA ANNUALE DELLA STRADA Art. 18 DISCIPLINA DELLE AZIONI PROMOZIONALE Art. 19 SELEZIONE UFFICIALE VINI E OLI .................................................................................................... Il presente Regolamento è stato approvato dall’Assemblea dei Soci in seduta del 09 febbraio 2005. TITOLO I Art. 1 PRODOTTI VALORIZZATI DALLA STRADA I prodotti valorizzati della Strada sono: - olio extravergine di oliva IGP Toscano - olio DOP Montalbano - vini Chianti Montalbano docg - vini Chianti docg - vino Bianco della Valdinievole doc - vino Bianco dell’Empolese doc - vino Etruria doc - vinsanto doc - vini IGT Toscana Art. 2 NORME GENERALI 1. Il presente disciplinare si applica a tutte le aziende ed agli altri soggetti aderenti all’Associazione “Strada dell’olio e del vino del Montalbano - Le colline di Leonardo” di seguito indicata col termine “strada”. 2. Le norme in esso contenute fanno riferimento alla Legge Regionale Toscana 45/03 e dal relativo regolamento di attuazione, n. 16/R del 16 marzo 2004. Se quanto indicato nel presente regolamento fosse in contrasto con le sopraccitate normative o altre vigenti, queste sono prevalenti. Inoltre per quanto non regolato da questo documento si deve fare riferimento alla normativa vigente. 3 L’Associazione “Strada dell’olio e del vino del Montalbano - Le colline di Leonardo”, attraverso i propri organi, si impegna a far rispettare agli aderenti gli standards minimi di qualità di cui al regolamento 16/R. Al fine di semplificare le operazioni di verifica ogni soggetto aderente si dovrà impegnare a riempire un apposito modulo contenente le caratteristiche proprie in relazione a quanto richiesto dal presente regolamento. I dati, sottoscritti dal titolare o legale rappresentante si intendono veritiere, quest’ultimo ne accetta la diffusione e pubblicazione su tutto il materiale promozionale, cartaceo o elettronico che l'Associazione riterrà opportuno pubblicare. I soggetti aderenti sono altresì impegnati a segnalare tempestivamente le variazioni che intervengono in merito ai servizi offerti ai turisti e ai dati aziendali. Inoltre i soggetti aderenti dovranno impegnarsi a comunicare, ogni anno, alla scadenza che sarà fissata dall’Associazione, le variazioni relative ai dati concernenti la propria attività turistica, ai periodi e orari di apertura, alle condizioni praticate per la vendita dei prodotti, per le degustazioni e per i menù tipici, ed ai dati relativi all’affluenza dei turisti. |
![]() |
|