Statuto Dell’Associazione
“Strada dell’olio e del vino del Montalbano - Le colline di Leonardo”
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ART. 1 – COSTITUZIONE E SEDE
É costituita un’Associazione denominata “Strada
dell’olio e del vino del Montalbano - Le colline di Leonardo”,
di seguito indicata anche “Associazione” e/o “strada”,
con sede legale in San Baronto – Comune di Lamporecchio
– Piazza Frà Giuseppino Giraldi nc.6.
L’Associazione può istituire e/o sopprimere in
Italia e all’estero, quando possono essere utili al raggiungimento
degli scopi sociali, sedi secondarie, filiali, succursali, uffici,
agenzie, rappresentanze e depositi.
ART. 2 – SCOPI
L’Associazione non ha fini di lucro.
L’Associazione é finalizzata allo svolgimento dei
compiti indicati dalla legge regionale Toscana n. 45 del 5 agosto
2003 e dal relativo regolamento di attuazione, n. 16/R del 16
marzo 2004, con lo scopo di promuovere, in Italia e all’estero,
la conoscenza del territorio e dei prodotti ambientali ed agricoli
dell’area della “Strada dell’olio e del vino
del Montalbano - Le colline di Leonardo”.
L’Associazione é rivolta, principalmente, a procedere:
1. alla realizzazione della Strada e alla sua gestione, in conformità
con quanto disposto dalla legge e dal regolamento citati;
2. a diffondere, in collaborazione con i produttori olivicoli,
vitivinicoli e con gli altri soggetti interessati, la conoscenza
della Strada;
3. a promuovere la Strada attraverso la realizzazione di apposite
azioni promozionali nell’ambito degli indirizzi regionali;
4. a vigilare sulla coerente attuazione del progetto da parte
di tutti i soggetti aderenti e sul buon funzionamento della
Strada;
5. a collaborare con le altre Associazioni Responsabili delle
‘Strade del vino’ e con gli enti pubblici per l’espletamento
delle attività previste dalla citata legge regionale
e dal relativo regolamento di attuazione.
L’Associazione potrà svolgere tutte le attività
necessarie per il raggiungimento dei predetti scopi, ed in particolare
provvedere:
- alla qualificazione e l’incremento dell’offerta
turistica integrata del territorio;
- alla valorizzazione delle peculiarità enologiche, oleistiche,
storiche e ambientali presenti nell’ambito della Strada;
- al controllo, la tutela e la valorizzazione del marchio della
Strada “Strada dell’olio e del vino del Montalbano
- Le colline di Leonardo”, svolgendo le opportune azioni
per evitare abusi nell’adozione del marchio da parte degli
associati o degli estranei;
- allo sviluppo di iniziative tese alla promozione delle attività
annesse e connesse alla Strada mediante partecipazione a fiere,
mostre, convegni, workshop, seminari, ed ogni altra manifestazione
a carattere scientifico, culturale, enogastronomico etc.;
- all’organizzazione di convegni, mostre, ed ogni altra
manifestazione o attività tesa a promuovere, valorizzare
e diffondere l’iniziativa;
- a compiere attività di studio, formative e di ricerca
per il perseguimento dello scopo associativo;
- a partecipare, attuare e/o promuovere, in coerenza con gli
scopi associativi, ogni altra iniziativa intesa a valorizzare,
controllare, tutelare i prodotti tipici.
L’Associazione rappresenta gli interessi degli associati
alla “Strada dell’olio e del vino del Montalbano
- Le colline di Leonardo”, tutelandone la denominazione
ed il marchio collettivo in ogni sede ed anche in giudizio;
utilizza la denominazione di “Strada dell’olio e
del vino del Montalbano - Le colline di Leonardo” ed il
relativo marchio collettivo, riservandolo esclusivamente agli
associati.
L’Associazione sta in giudizio in persona del suo Presidente
per la tutela dei propri interessi e di quelli degli associati
in quanto tali.
ART. 3 – ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE
É garantita alle seguenti categorie di soggetti fisici
e giuridici la possibilità di adesione all’Associazione,
purché nel rispetto degli standards di qualificazione
richiesti dal regolamento di applicazione del presente statuto
e in conformità delle prescrizioni contenute nella legge
regionale 45/2003:
1) le aziende di produzione di olio extravergine di oliva, ad
Indicazione Geografica protetta;
2) le aziende di produzione vitivinicola di vini a denominazione
Montalbano, Chianti o Bianco della Valdinievole, gestite in
forma individuale o collettiva, iscritte all’Albo di cui
all’art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 e ubicate
all’interno del territorio facente parte della strada
“Strada dell’olio e del vino del Montalbano - Le
colline di Leonardo”; l’ubicazione potrà
essere anche fuori della zona di produzione nel caso di aziende,
singole o associate, di vinificazione o di vinificazione e di
imbottigliamento, purché nel rispetto della normativa
dei relativi disciplinari di produzione dei vini (D.M. 5 novembre
1992 e D.M. 31 luglio 1993) emanati ai sensi della L. 10 febbraio
1992, n. 164;
3) gli enti locali ricadenti nell’ambito territoriale
della strada;
4) aziende non agricole, presenti nel territorio interessato
dalla strada che gestiscono impianti di lavorazione e di trasformazione
dei prodotti agricoli valorizzati dalla strada;
5) le organizzazioni professionali agricole;
6) le associazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi
della legge regionale 29 maggio 1980, n. 77 (Norme concernenti
le associazioni dei produttori agricoli nella Regione e le relative
unioni in attuazione della legge 20 ottobre 1978, n. 674 sull’associazionismo
dei produttori agricoli);
7) i consorzi di tutela dei prodotti valorizzati dalla strada;
8) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
interessate dalla strada;
9) gli operatori economici, le istituzioni e le associazioni
operanti nel campo agricolo, culturale e ambientale interessati
al raggiungimento degli obiettivi della legge.
Sulla domanda di adesione delibera il C.d.A., verificata la
sussistenza dei suddetti standards di qualificazione, con voto
a maggioranza dei suoi membri.
Ove condividano gli scopi di cui al precedente art. 2, possono
inoltre aderire all’Associazione:
a) le imprese agricole, esercitate in forma individuale o collettiva,
produttrici di prodotti di qualità e/o esercenti attività
di agriturismo nella zona di operatività della Strada;
b) le enoteche, le aziende agrituristiche, le imprese turistico-ricettive,
gli esercizi autorizzati alla somministrazione dei pasti, alimenti
e bevande svolgenti la loro attività nella zona di operatività
della Strada;
c) le imprese artigiane e commerciali con attività strettamente
attinenti con gli scopi della Strada;
d) musei e parchi naturali, archeologici o minerari.
Sulla domanda di adesione delibera discrezionalmente il C.d.A.,
a maggioranza dei suoi membri, sulla base dei criteri indicati
nel regolamento di applicazione del presente statuto; l’eventuale
deliberazione di rigetto della domanda dovrà essere adottata
con decisione motivata.
Possono infine aderire all’Associazione altri soggetti
individuati dall’Assemblea, su proposta del C.d.A., aventi
caratteristiche consone al raggiungimento degli scopi sociali,
purché nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale
Toscana n.45 del 5 agosto 2003 e dal relativo regolamento di
attuazione, n.16/R del 16 marzo 2004.