Statuto Dell’Associazione
“Strada dell’olio e del vino del Montalbano - Le colline di Leonardo”
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ART. 9 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO
La qualità di associato si perde:
- per decesso dell’associato persona fisica o scioglimento
dell’associato persona giuridica;
- per vendita dell’azienda e/o cessione dell’attività
di impresa;
- per recesso volontario;
- per esclusione, motivata da morosità nel versamento
dei contributi perdurante da almeno 90 giorni, frode ai danni
dell’Associazione, abuso del marchio dell’Associazione,
inadempienza alle norme statutarie, in particolare per quanto
concerne l’accettazione dei controlli, gravi inadempienze
alle norme regolamentari, o fallimento dell’impresa associata.
Gli associati che abbiano cessato, per qualsiasi motivo, di
far parte dell’associazione non possono ripetere i contributi
versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
ART. 10 – SANZIONI
L’Associato che non adempia agli impegni assunti nei confronti
dell’Associazione, violi le disposizioni del presente
statuto o del relativo regolamento di applicazione, o comunque
provochi con il proprio comportamento danno agli interessi dell’Associazione,
é soggetto alle seguenti sanzioni in relazione alla gravità
del comportamento adottato:
- richiamo a tenere un comportamento conforme ai doveri dell’associato,
con l’avvertimento che, in mancanza, potrà trovare
applicazione una sanzione di maggiore gravità;
- sospensione per tutto l’esercizio in corso di ogni e
qualsiasi diritto connesso alla qualità di associato;
- esclusione dall’Associazione, nei casi di cui al precedente
art.9 o per altri gravi motivi individuati dal C.d.A..
Il ritardo nel pagamento dei contributi associativi determina
l’applicazione di un interesse di mora pari all’interesse
legale in vigore, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo
alla scadenza del pagamento dei contributi medesimi. Il C.d.A.
che adotti un provvedimento sanzionatorio deve comunicare all’interessato
la sanzione stabilita mediante lettera raccomandata con avviso
di ricevimento nella quale sia altresì contestato all’interessato,
in modo preciso e dettagliato, il comportamento che ha dato
luogo alla sanzione stessa. L’interessato può presentare
reclamo contro il provvedimento allo stesso C.d.A. fornendo
le proprie giustificazioni in forma scritta ed allegando gli
eventuali documenti e prove a proprio discarico. In caso di
reclamo il C.d.A. é tenuto, entro 60 gg. dal ricevimento
dello stesso ed udito il parere del Collegio dei Probiviri,
a confermare, modificare o annullare il provvedimento. Il reclamo
da parte dell’associato non sospende l’efficacia
del provvedimento sanzionatorio fino all’eventuale modifica
o annullamento del provvedimento stesso da parte del C.d.A.
É fatta comunque salva, per l’associato che abbia
subito un provvedimento sanzionatorio, la possibilità
di ricorrere al Collegio dei Probiviri.
ART. 11 – MODIFICHE NELLA TITOLARITÀ DELL’IMPRESA
PARTECIPANTE
La qualità di associato é assolutamente intrasferibile,
essendo imprescindibilmente collegata alla titolarità
dell’impresa ovvero alla proprietà dell’azienda
avente i requisiti richiesti dal presente statuto per la partecipazione
all’Associazione.
Nel caso di successione nella titolarità dell’impresa,
a seguito di trasferimento dell’azienda per atto tra vivi
o per successione ereditaria, il nuovo titolare dell’impresa
può presentare domanda di subentro nell’Associazione
nel termine di 60 gg. dall’acquisto della titolarità.
Sulla domanda provvede, nei 60 gg. successivi, il C.d.A., comunicando
entro detto termine all’interessato l’accettazione
ovvero il diniego della domanda medesima; frattanto, l’interessato
gode degli stessi diritti ed ha gli stessi doveri del precedente
associato.
In caso di diniego della domanda il subentrante può ricorrere
al Collegio dei Probiviri; in caso di accettazione non é
tenuto a pagare la quota di ammissione.
ART. 12 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione “Strada dell’olio
e del vino del Montalbano - Le colline di Leonardo”:
- l’Assemblea dei soci/Comitato di gestione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori Contabili;
- il Collegio dei Probiviri.
Per l’assolvimento dei compiti di istituto o per la trattazione
dei problemi specifici possono essere costituite Commissioni
permanenti o Commissioni a tempo determinato composte da soli
associati, da soli esperti esterni, ovvero a composizione mista.
I criteri per la nomina e per il funzionamento delle commissioni
sono stabiliti dal regolamento di applicazione del presente
statuto. Il C.d.A. darà comunicazione all’assemblea
delle Commissioni istituite nella prima riunione successiva
alla istituzione.
Nel caso in cui lo sviluppo dell’attività dell’Associazione
lo renda necessario, potrà essere nominato dal Consiglio
di Amministrazione un Direttore.