Statuto Dell’Associazione
“Strada dell’olio e del vino del Montalbano - Le colline di Leonardo”
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ART. 14 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione, nel cui seno viene eletto il
Presidente, é formato da membri così ripartiti:
- 5 (cinque) in rappresentanza degli Enti Locali, Associazioni
di Categoria e/o della CCIAA;
- 7 (sette) membri in rappresentanza degli imprenditori agricoli;
- 3 (tre) membri in rappresentanza del settore ricettivo e/o
ristorativo e/o del commercio o degli enti di promozione turistica.
I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio si riunisce almeno ogni due mesi, su convocazione
del Presidente effettuata mediante avviso a domicilio o a mezzo
telefax. La convocazione dovrà pervenire ai consiglieri
almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. La
riunione sarà validamente costituita, pur in mancanza
di preventiva convocazione, qualora vi intervengano tutti i
consiglieri in carica.
Il Consiglio é validamente costituito con la presenza
della maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni sono
adottate a maggioranza dei presenti, salvo quanto stabilito
dal precedente art.3 per le deliberazioni relative alle richieste
di adesione all’Associazione. In caso di parità,
decide il voto del Presidente. Non é ammesso il voto
per delega. Prima dell’inizio dei lavori, il Consiglio
designa il segretario incaricato di redigere il verbale della
riunione, scegliendolo tra i propri membri, tra gli associati
non Consiglieri ovvero tra il personale esterno. Il verbale,
firmato e sottoscritto dal segretario e dal Presidente, viene
trascritto a cura del segretario nel relativo registro.
L’assenza ingiustificata di un Consigliere a tre sedute
consecutive comporta l’immediata decadenza dello stesso.
Qualora nel corso del mandato, per qualsiasi motivo, vengano
a mancare uno o più amministratori, essi saranno sostituiti
come segue:
- nel caso che si tratti del rappresentante di un ente, il quale
continua a partecipare all’Associazione, l’ente
medesimo comunicherà entro 30 gg. al C.d.A. il nominativo
di un nuovo rappresentante, che subentrerà al consigliere
decaduto senza necessità di approvazione dell’assemblea.
Decorsi 30 gg. senza che l’ente abbia effettuato la suddetta
comunicazione, il C.d.A. provvederà a sostituire per
cooptazione l’amministratore mancante, nel rispetto delle
regole di rappresentatività delle diverse categorie di
associati indicate dal presente articolo, con deliberazione
approvata dal Collegio dei Revisori Contabili. L’Assemblea,
nella prima riunione successiva alla nomina, potrà confermare
o sostituire il nuovo Consigliere, che scadrà insieme
con quelli in carica all’atto della sua nomina;
- nel caso che si tratti del rappresentante di un ente, il quale
cessa di essere socio dell’Associazione, si procederà
alla sostituzione per cooptazione da parte del C.d.A., con le
stesse modalità previste al punto precedente e sempre
nel rispetto della rappresentatività delle diverse categorie
di associati.
Qualora, per dimissioni o altra causa, vengano a mancare tutti
i Consiglieri, il Collegio dei Revisori Contabili convocherà
con urgenza l’Assemblea per la loro sostituzione, provvedendo
frattanto a svolgere temporaneamente l’attività
di gestione ordinaria dell’Associazione.
ART. 15 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione é l’organo di gestione
dell’Associazione.
Spetta al Consiglio di Amministrazione di:
- eleggere il Presidente e il Vice-Presidente;
- deliberare, salve le competenze assembleari, su tutte le questioni
di carattere generale che interessano l’Associazione,
seguendo le direttive di massima stabilite dall’Assemblea;
- studiare e coordinare proposte e problemi che interessano
l’Associazione e gli associati;
- predisporre il Regolamento di attuazione del presente Statuto
e sue modifiche da sottoporre all’Assemblea degli Associati;
- predisporre annualmente i bilanci consuntivi e preventivi
da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- determinare la misura dei contributi secondo quanto previsto
al precedente art.7;
- approvare l’organico ed il regolamento del personale;
procedere alla nomina e/o al licenziamento del Direttore;
- ratificare le deliberazioni di propria competenza adottate
in via di urgenza dal Presidente;
- dare il parere su tutte le materie ad esso sottoposte dal
Presidente ed attuare tutto quanto ritenga utile per il raggiungimento
degli scopi associativi;
- designare i soggetti che rappresentino l’Associazione
in altre associazioni, enti o organizzazioni, ovvero in qualsiasi
occasione in cui si renda necessario o opportuno rappresentare
l’Associazione medesima;
- deliberare gli accordi con altre associazioni, enti o organizzazioni
che abbiano scopi che si armonizzino con quelli dell’Associazione;
- nominare, ove lo ritenga necessario o opportuno, una o più
Commissioni con funzioni e regolamentazione indicate nel regolamento
di applicazione del presente statuto;
- adottare i provvedimenti sanzionatori nei casi e secondo le
modalità di cui al precedente art. 10;
- autorizzare, controllare, sospendere o revocare l’uso
del marchio da parte degli associati, secondo quanto stabilito
dal regolamento di applicazione del presente statuto.
ART. 16 – PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE
Il Presidente e il vice-Presidente sono eletti dal Consiglio
di Amministrazione nel proprio seno durante la prima riunione,
durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Presidente del C.d.A. é Presidente dell’Associazione,
ha la rappresentanza legale della stessa e la firma sociale.
Egli é pertanto autorizzato a riscuotere da pubbliche
amministrazioni, banche, privati e ad effettuare pagamenti in
nome e per conto dell’Associazione, rilasciando la relativa
quietanza liberatoria. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente
in caso di impedimento o assenza dello stesso.