Statuto Dell’Associazione
“Strada dell’olio e del vino del Montalbano - Le colline di Leonardo”
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ART. 17 – ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE
Spetta al Presidente:
- la rappresentanza ufficiale dell’associazione;
- l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea
e del Consiglio di Amministrazione;
- l’esame e la risoluzione delle questioni interne degli
uffici e del personale, di concerto con il Direttore, ove nominato;
In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri
del C.d.A.; in tal caso il suo operato sarà soggetto
a ratifica da parte del C.d.A. nella prima riunione successiva.
ART. 18 – COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI
Il Collegio dei Revisori Contabili é composto da tre
membri effettivi, di cui uno, che svolgerà le funzioni
di Presidente, iscritto all’Albo dei Revisori Contabili,
e due membri supplenti; i suoi componenti sono nominati dall’Assemblea
tra gli associati ovvero tra esperti esterni, durano in carica
tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio svolge funzioni di
controllo contabile ed amministrativo, e deve riunirsi almeno
una volta ogni tre mesi; redige inoltre la relazione annuale
sui conti consuntivi e preventivi, da sottoporre all’esame
dell’assemblea che approva il bilancio. I componenti del
Collegio saranno tempestivamente invitati dal Presidente del
Consiglio di Amministrazione alle riunioni del Consiglio medesimo,
alle quali potranno assistere senza diritto di voto; il Presidente
del Collegio potrà altresì richiedere al Presidente
del C.d.A. di porre all’ordine del giorno argomenti che
interessano le funzioni di controllo amministrativo. L’assenza
ingiustificata di un componente del Collegio a tre sedute consecutive
comporta l’immediata decadenza dello stesso. Qualora,
per decadenza, dimissioni o altra causa, venga a mancare un
membro del Collegio, subentrano i supplenti in ordine di età,
che restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale
provvederà a nominare i sindaci effettivi e supplenti
necessari per integrare il Collegio. I membri così nominati
scadono insieme con quelli in carica all’atto della loro
nomina. Qualora con i sindaci supplenti non si completi il Collegio,
il Presidente del Consiglio di Amministrazione convocherà
con urgenza l’assemblea perché provveda all’integrazione
del Collegio medesimo.
ART. 19 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri é composto da tre membri, di
cui uno Presidente, nominati dall’Assemblea tra gli associati
o tra soggetti esterni; i componenti del Collegio durano in
carica tre anni e possono essere rieletti. Non possono essere
nominati a far parte del Collegio i componenti del C.d.A. o
del Collegio dei Revisori Contabili. Oltre alle attribuzioni
indicate agli artt.4, 6, 10 e 11 del presente statuto, il Collegio
dei Probiviri svolge funzioni di collegio arbitrale per ogni
e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra uno o più
associati e l’Associazione, adottando le proprie decisioni
irritualmente e secondo equità. Gli associati si impegnano
pertanto ad accettare preventivamente le decisioni del Consiglio,
decisioni che saranno parimenti ritenute impegnative per il
C.d.A. e la stessa Associazione.
ART. 20 – DIREZIONE E PERSONALE DELL’ASSOCIAZIONE
L’attività dell’Associazione potrà
essere esplicata a mezzo dei servizi e degli uffici in base
ad un regolamento e ad un organico approvati dal C.d.A.
Il Direttore dell’Associazione, ove nominato:
- sovrintende a tutti i servizi ed uffici dell’Associazione
e ne regola l’attività. Egli é di diritto
capo del Personale;
- applica le deliberazioni degli organi dell’Associazione
inerenti alle materie di sua competenza;
- studia e propone al Presidente le soluzioni e i provvedimenti
che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari;
- partecipa con funzione consultiva a tutte le riunioni degli
organi dell’Associazione;
- adotta, nel settore di propria competenza, i provvedimenti
necessari allo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
- propone l’assunzione, le promozioni, e il licenziamento
del personale.
ART. 21 – PATRIMONIO
Il patrimonio dell’Associazione é costituito:
- dai beni mobili e immobili e dai valori che, per acquisti,
lasciti, donazioni o a qualsiasi altro titolo, spettino e vengano
in possesso dell’Associazione;
- dalle quote di iscrizione dei singoli associati;
- dai proventi di qualsiasi natura comunque acquisiti dall’Associazione.
ART. 22 – ENTRATE
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
- dai contributi annuali e volontari degli associati e da quelli
straordinari che vengano eventualmente stabiliti dall’Assemblea;
- dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;
- da contributi di enti pubblici e privati, nazionali ed esteri,
comunitari e/o internazionali;
- da eventuali proventi di attività svolte in conformità
degli scopi dell’Associazione.